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Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
 
Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: l'indirizzo del cantiere; la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,  architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi)
c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, anche in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.
e) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
f) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
g) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma dei lavori;
h) la stima dei costi della sicurezza.